N. 04960/2012REG.PROV.COLL.

N. 07124/2002 REG.RIC.

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7124 del 2002, proposto dalla Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il sig. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 
 

contro

- Viti Deborah, Montanaro Sonia, Negri Lara, Mazzoni Barbara, rappresentate e difesie dagli avv. , Luca Righi e Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Angelico, n. 45; 
- Pescini Valeria, Vannini Alice, Di Vico Mariangela, Bigliazzi Raffaella, Tripi Tiziana; non costituitesi in giudizio;
 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00947/2002, resa tra le parti, concernente esclusione da concorso professionale operatore sanitario;

 


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Viti Deborah, Montanaro Sonia, Negri Lara e Mazzoni Barbara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito l’avv. Iaria per la resistente Azienda sanitaria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti avanti T.A.R. per la Toscana la sig.ra Deborah Viti, unitamente ad altre litisconsorti – tutte in possesso del diploma di laurea in “scienze dell’educazione” indirizzo “educatore professionale” impugnava:

- il bando di concorso ad un posto di “operatore professionale sanitario – educatore professionale” presso la U.S.L. n. 10 di Firenze, pubblicato nella G.U. n. 43 del 25 ottobre 2000, nella parte in cui prevede quale titolo di studio per l’accesso alla qualifica il “diploma universitario di educatore professionale conseguito ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero: diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti ai sensi della vigenti disposizioni – d.m.s. 27.7.2000 – al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici”;

- il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale sul rilievo del mancato “possesso del titolo di studio richiesto dal bando”;

Con sentenza n. 947 del 2002 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.

Il T.A.R., in particolare, premesso che la questione introdotta non investe problematiche di equipollenze o analogie fra i titoli di ammissione, dava rilievo al criterio dell’assorbenza del diploma di laurea rispetto al diploma universitario con la conseguenza che il titolo di studio superiore abilita alla partecipazione al concorso allorché le materie oggetto del primo rappresentino un’espressione di studio più approfondito rispetto al secondo.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l’ Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze ed ha dedotto:

a) l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in prime cure, perché notificati nel domicilio reale dell’amministrazione e non nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, con conseguente improcedibilità per carenza di interesse del ricorso principale stante l’irrituale impugnazione degli atti di esclusione dal concorso;

b) la preclusione del ricorso al criterio dell’equipollenza fra i titoli di studio, in assenza di specifica previsione al riguardo in via normativa e nelle stesso bando di concorso;

c) l’assenza di ogni rapporto di assorbenza della laurea in “scienze dell’educazione” con indirizzo “educatoreprofessionale” ed il diploma universitario di “educatore professionale”, nel quadro di quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, sottolineando la formazione prettamente accademica peculiare al diploma di laurea, in raffronto al titolo abilitativo all’esercizio di una professione sanitaria nell’ambito dei servizi di assistenza e di cura, caratterizzato nel programma di studi da formazione eminentemente pratica e sperimentale.

In sede di note conclusive l’ Azienda U.S.L. ha insistito nelle proprie tesi difensive ed ha fatto richiamo a conformi arresti della giurisprudenza dei TT.AA.RR..

Si sono costituite in resistenza le ricorrenti in primo grado sig.re Barbara Mazzoni, Lara Negri, Deborah Viti e Sonia Montanaro, che hanno contrastato i motivi di appello e chiesto la conferma della sentenza appellata.

All’udienza del 6 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione

2. La questione circa il luogo di notifica dei motivi aggiunti di ricorso (effettuata presso la sede dell’ amministrazione) non si configura dirimente ai fini della procedibilità dell’atto introduttivo del giudizio avverso la clausola del bando nella parte in cui non contempla il diploma di laurea in “scienze dell’educazione” indirizzo “educatore professionale” fra i titoli di studio utili all’ammissione al concorso.

Invero all’annullamento di detta clausola segue l’effetto caducante, e non solo viziante, dell’atto di esclusione, che in essa trova l’unico presupposto giustificativo ed antecedente procedimentale; ciò determina l’ irrilevanza, sotto il profilo dell’interesse all’annullamento, di ogni pedissequa ripetizione degli iniziali motivi di gravame avverso l’atto applicativo delle lex specialis del concorso e rende recessiva ogni questione in merito al luogo di notifica dei motivi aggiunti di ricorso.

2.1. Si può tuttavia aggiungere che, nel sistema della legge n. 205/2000, lo strumento dei “motivi aggiunti” per l’impugnazione degli atti sopravvenuti in corso di giudizio è una mera alternativa alla proposizione di un ricorso separato; ne consegue, fra l’altro, che in virtù dei princìpi generali circa l’equivalenza delle forme e la conversione-conservazione degli atti giuridici non può essere dichiarata l’inammissibilità dei “motivi aggiunti” per un vizio di forma (dato e non concesso che in questo caso vi sia un vizio) se l’atto soddisfa comunque tutti i requisiti di forma del ricorso autonomo. Al più, supposto che l’impugnazione abbia i requisiti del ricorso autonomo e non quelli dei motivi aggiunti, si potrebbe ipotizzare la necessità di disporre la separazione dei due giudizi, salvo poi disporne subito dopo la riunione: ma tale soluzione contratsrebbe con il comune buon senso e pertanto è giocoforza concludere che ai fini della validità della notifica dei motivi aggiunti (intesi come impugnazione di atti sopravvenuti) è indifferente che la notifica alle controparti sia fatta nel loro domicilio reale ovvero in quello eletto ai fini del giudizio già in corso.

3. Passando all’esame del merito il motivo di appello indicato sub. b) nell’esposizione del fatto - che si attesta sulla necessità di un riconoscimento a mezzo di norma di legge o in via provvedimentale, dell’equipollenza fra i titoli di studio - si configura irrilevante ai fini dell’economia del presente giudizio.

Il primo giudice, invero, nell’accogliere il ricorso ha dato rilievo non al criterio dell’ equipollenza, ma a quello dell’ assorbenza – in relazione ai contenuti culturali ed al programma di studi - del diploma di laurea posseduto delle ricorrenti rispetto al diploma di “educatore professionale” preso in considerazione dal bando di concorso.

3.1. Sul punto la sentenza appellata merita conferma.

3.2. Va, in primo luogo, posto in rilievo che le odierne convenute hanno conseguito la laurea in scienze dell’educazione, con indirizzo per educatori professionali extrascolastici.

Il relativo corso di studi, a differenza dell’indirizzo per l’insegnamento nelle scuole secondarie, valorizza l’impegno formativo al di fuori dell’ambito scolastico negli aspetti sociologici, psicologici e dell’inserimento sociale.

Quanto precede fa recedere il richiamo da parte dell’ Azienda sanitaria resistente – a sostegno dell’inidoneità del titolo di studio prodotto dalle appellate ai fini dell’ammissione al concorso - alla nota di indirizzo del Ministero della Sanità in data 13 dicembre 2000, che fa riferimento, ai fini della “spendibilità professionale” per la nomina nella qualifica di educatore professionale nel settore sanitario, alla laurea in scienze dell’educazione, senza prendere in considerazione l’ indirizzo specialistico finalizzato alla formazione degli educatori professionali extrascolastici.

Non va condivisa la tesi dell’appellante sul contenuto solo accademico e concettuale del complesso degli insegnamenti impartiti nel predetto corso di laurea, ove si consideri che il piano di studio esibito dalle convenute impone “attività pratiche ed esercitazioni guidate e di tirocinio per un numero di ore non inferiore a 300 e non superiore a 400”.

Il raffronto fra la materie oggetto di insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma universitario per educatori professionali con quelle previste nel corso di laurea in scienze dell’educazione con indirizzo educatore professionale mostra la comune finalizzazione ad assicurare una formazione culturale e l’acquisizione di conoscenze nelle diverse branche della psicologia, della sociologia, dell’antropologia e della pedagogia.

Il T.A.R., con richiamo all’ art. 2, comma 2, della legge n. 341 del 1990 ha correttamente posto in rilievo che il diploma di laurea - di durata non inferiore a quattro anni - è in via generale indirizzato a fornire conoscenze di più ampio spettro, qualificate nei loro “contenuti culturali, scientifici professionali di livello superiore. Rispetto ad esso si pone in rapporto di continenza il diploma universitario che - in corrispondenza di contenuti formativi e scientifici delle materie di insegnamento – è teso a fornire “adeguata conoscenza” per “specifiche aree professionali” a mezzo di corsi di durata non inferiore e due anni e non superiore a tre

Come in precedenza evidenziato l’indirizzo specialistico della laurea in scienze dell’educazione seguito dalle convenute è segnatamente rivolto alla formazione di educatori professionali nel settore extrascolastico e non vi è ragione per escluderne la valenza abilitante anche nel settore sanitario, in presenza di programmi formativi che, con il maggiore approfondimento peculiare al diploma di laurea, forniscono le dovute conoscenze in analoghe materie di studio, accompagnate da tirocinio presso le strutture sanitarie e quelle di assistenza socio sanitaria degli enti pubblici.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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